Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici o della tardiva introduzione di nuove tesi difensive. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, condannato nel precedente grado di giudizio, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Corte di Cassazione, sollevando questioni relative sia a vizi procedurali sia a giustificazioni per la sua condotta.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni distinte ma ugualmente importanti, che delineano i confini della procedura di legittimità.
Motivo 1: L’Indeterminatezza della Censura
Il primo motivo di rigetto riguarda la genericità dell’argomentazione. Il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale doglianza era un mero “enunciato stereotipo”, privo di qualsiasi collegamento concreto con la sentenza impugnata. In altre parole, non basta citare una norma; è necessario spiegare in modo specifico e dettagliato perché quella norma sarebbe stata violata dal giudice precedente, argomentando sulla base delle prove e delle motivazioni della sentenza stessa. La mancanza di questo nesso logico rende il motivo vago e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Motivo 2: La Proposizione di Questioni Nuove in Sede di Legittimità
Il secondo punto, altrettanto decisivo, riguarda il tentativo di introdurre per la prima volta in Cassazione la sussistenza di una causa scriminante, ovvero lo stato di necessità previsto dall’articolo 54 del codice penale. I giudici hanno chiarito che le questioni non devolute in appello non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità. Il processo ha una sua progressione logica e temporale: le strategie difensive e le relative argomentazioni devono essere presentate e discusse nei gradi di merito (primo grado e appello). La Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter rimettere in discussione i fatti o introdurre nuove difese.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Un ricorso in Cassazione deve essere un atto che “si spiega da sé”, contenendo una critica mirata e puntuale al provvedimento impugnato, non una generica richiesta di riesame. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non di rifare il processo. Permettere motivi generici o questioni nuove snaturerebbe la sua funzione. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma anche un monito a utilizzare lo strumento del ricorso con la dovuta diligenza e serietà.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un chiaro promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e specifici. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche uno spreco di risorse. Le conclusioni pratiche sono due: primo, ogni motivo di ricorso deve essere analiticamente collegato alle parti della sentenza che si intendono criticare; secondo, la linea difensiva deve essere definita e portata avanti sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile “riservarsi” argomenti per l’ultimo grado, poiché il rischio è quello di vedersi chiudere le porte della Suprema Corte per motivi puramente procedurali.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono indeterminati e generici, ovvero quando si limitano a enunciare una norma senza collegarla specificamente alla sentenza impugnata e alle sue motivazioni.
È possibile presentare una nuova tesi difensiva per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una questione non sollevata nel giudizio d’appello, come l’esistenza di una causa scriminante, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BUCCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il motivo di ricorso;
Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta contestata.
Quanto alla sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., deve rilevarsi che si tratta di questione non devoluta in appello e, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
e estensore GLYPH
Il Presidente