Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità non paga. Quando un appello è vago e non articola critiche precise, il suo destino è segnato e si trasforma in un ricorso inammissibile. Questo non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano. La parte ricorrente, condannata nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di contestare la decisione dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a evocare in modo generico ‘presunte violazioni di legge e carenze motivazionali’, senza specificare in modo chiaro e puntuale quali fossero le critiche mosse alla sentenza d’appello.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, motivo: l’indeterminatezza dell’atto di appello. I giudici hanno stabilito che il ricorso era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Decisione e il principio del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una ‘critica argomentata’ al provvedimento che si contesta. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che ne giustificherebbero la riforma.
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’appello aveva una motivazione logicamente corretta e ben strutturata, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità sia per la determinazione della pena (il trattamento sanzionatorio). Il ricorrente, al contrario, non ha indicato con la dovuta puntualità gli elementi alla base della sua censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Citando un proprio precedente (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ribadito che l’atto di impugnazione deve contenere un ‘confronto puntuale’ con il provvedimento contestato. In assenza di questa specificità, il ricorso si svuota della sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La precisione non è un optional, ma un requisito di ammissibilità. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una lamentela generica. Deve, invece, sezionare la decisione impugnata, individuare gli specifici errori (di logica o di diritto) e costruire su di essi una critica argomentata e solida. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile secondo questa ordinanza?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è formulato in termini generici e vaghi, senza specificare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contestano la sentenza precedente, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Qual è la funzione principale di un atto di impugnazione?
La funzione tipica di un’impugnazione è quella di una ‘critica argomentata’ al provvedimento giudiziario che si contesta. Ciò richiede un confronto specifico e dettagliato con le motivazioni della decisione, non una semplice manifestazione di dissenso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 898 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Milano il 10/01/1994
avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, evocando genericamente presunte violazioni di legge e carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale, si connota per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto sia di responsabilità sia di trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare, le pagg. 4-7), non indica con puntualità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tale proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale
critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.