Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere le Stesse Difese Non Funziona
Nel complesso mondo della giustizia, presentare un appello è un diritto fondamentale. Tuttavia, esistono regole precise che ne determinano la validità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto cruciale su quando un appello viene respinto ancor prima di essere esaminato nel merito, definendolo ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi proposti non sono nuovi ma si limitano a ripetere argomenti già valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione del giudice di merito, in particolare riguardo alla decorrenza e alla durata di una misura a suo carico. Secondo la sua difesa, il calcolo dei periodi di sospensione della misura, dovuti a periodi di carcerazione, era errato.
Il ricorso si basava essenzialmente su due punti: il primo contestava il calcolo temporale della vigenza della misura, mentre il secondo verteva sull’applicabilità di una specifica normativa al momento del fatto. L’imputato sosteneva che i suoi argomenti non fossero stati adeguatamente considerati in appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello non aveva i requisiti minimi per essere discusso, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e rappresentano un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza. La Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice d’appello. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele già giudicate infondate.
In particolare, il primo motivo è stato considerato una semplice ripetizione. Il secondo motivo, relativo alla normativa applicabile, è stato giudicato ‘non conferente’, ovvero irrilevante. La Corte ha specificato che il giudice d’appello non aveva negato l’esistenza della sospensione della misura, ma ne aveva semplicemente calcolato la durata in modo diverso da quanto preteso dal ricorrente. L’argomento dell’appellante era quindi fuori centro rispetto alla reale motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Pertinenti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si possono far valere solo specifici vizi della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e, soprattutto, che critichino efficacemente la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento impugnato, introducendo elementi di novità o diverse prospettive giuridiche non considerate in precedenza. Limitarsi a una sterile riproposizione di tesi già respinte porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del merito, senza introdurre nuove e pertinenti argomentazioni giuridiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare il modo in cui un giudice ha calcolato qualcosa per avere un motivo di ricorso valido?
No, non è sufficiente. Se la contestazione è ‘non conferente’, cioè non attinente al nucleo logico della decisione impugnata (come nel caso in cui si discuta dell’applicabilità di una norma che il giudice non ha negato, ma di cui ha solo calcolato diversamente gli effetti), il motivo non è valido e contribuisce a rendere il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48189 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48189 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARIANO COMENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla vigenza della misura al momento di commissione del fatto per effetto del calcolo dei periodi di sospensione della stessa conseguenza delle carcerazioni avvenute medio tempore (primo motivo) e non conferenti con il contenuto della sentenza impugnata (secondo motivo sull’applicabilità della normativa vigente al momento del fatto, atteso che il giudice del merito non nega l’esistenza della sospensione ma ne calcola la durata in modo diverso dal ricorrente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.