Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma richiede il rispetto di regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non basta copiare e incollare i motivi già presentati in appello. Se l’atto non contiene una critica specifica alla sentenza di secondo grado, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa. Analizziamo questa decisione per capire perché.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di ricorso si basavano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestatogli. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato problematico non per il contenuto delle censure, ma per il modo in cui sono state formulate.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione sulla ricettazione. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare. La decisione si fonda su un’osservazione netta: l’impugnazione era una mera e pedissequa riproduzione delle stesse argomentazioni già affrontate e respinte dalla Corte d’Appello. L’imputato, nel suo ricorso, ha completamente ignorato le motivazioni con cui i giudici di secondo grado avevano rigettato le sue tesi, limitandosi a riproporle identiche.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione critica specifica. Non è sufficiente contestare genericamente la sentenza, ma è necessario confrontarsi direttamente con le ragioni giuridiche esposte nella decisione che si intende impugnare, confutandole punto per punto.
Il Principio della “Pedissequa Reiterazione”
Citando propri precedenti consolidati (Sent. n. 23014/2021 e n. 42046/2019), la Cassazione ha ribadito che sono inammissibili i motivi che “riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello”. Un ricorso di questo tipo viene considerato non specifico, ma solo apparente, perché omette di svolgere la sua funzione tipica: criticare in modo argomentato la sentenza di secondo grado. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché i giudici d’appello hanno sbagliato nel respingere i suoi motivi, non limitarsi a ripetere che avevano torto.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ravvisando una colpa nella presentazione di un ricorso palesemente inammissibile, lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, ogni ricorso deve essere ‘chirurgico’, mirato a demolire le argomentazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a una semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inutile, ma espone anche a significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore costo processuale.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Quando si limita a riprodurre le stesse censure già presentate e respinte in appello, senza una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Cassazione non ha esaminato i motivi relativi al reato di ricettazione?
Poiché l’inammissibilità del ricorso per un vizio procedurale (la mera ripetizione dei motivi d’appello) ha impedito alla Corte di procedere all’esame del merito della questione e di valutare la fondatezza delle censure relative al reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45931 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EL ATTAF( ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 10/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché si presenta come la mera reiterazione dell’atto di appello, riproducendo in sede di legittimità le medesime argomentazioni affrontate respinte dalla Corte di appello (cfr. pagg. 2 e 3) con motivazione del tutto ignorata nell’odie impugnazione.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in vi delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pacamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.