Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello “Copia-Incolla”
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche mirate e argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i suoi motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e rigettato in appello. Questo caso serve da monito sull’importanza di evitare impugnazioni “copia-incolla”.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sua responsabilità penale, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della colpevolezza dell’imputato, quanto nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. La difesa ha scelto di riproporre le stesse argomentazioni già avanzate dinanzi alla Corte d’Appello. Questo approccio si è rivelato fatale.
La Corte di Cassazione ha osservato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello, i quali erano stati puntualmente esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito. Secondo gli Ermellini, un ricorso così formulato non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di muovere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Al contrario, si limita a essere una critica solo apparente, priva di reale sostanza e incapace di mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione precedente.
La Decisione della Suprema Corte
Di fronte a un’impugnazione priva dei requisiti minimi di specificità, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Il giudizio di legittimità, infatti, non rappresenta un terzo grado di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non evidenzia vizi specifici, ma si limita a riproporre le stesse tesi, elude questa funzione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso è considerato specifico solo quando si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza che intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto. Ripetere argomenti già disattesi, senza spiegare perché la risposta del giudice d’appello sia stata errata o insufficiente, equivale a non formulare una vera critica. La Corte ha ritenuto i motivi non solo non specifici, ma meramente “apparenti”, ossia formalmente presenti ma sostanzialmente vuoti. La conseguenza inevitabile è stata una pronuncia di inammissibilità, che ha impedito qualsiasi esame nel merito della questione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile o una riproposizione di atti precedenti. È un’attività che richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. La conseguenza di un approccio superficiale, come in questo caso, non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una consistente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro. Un costo significativo che sottolinea la serietà con cui il sistema giudiziario tratta i ricorsi palesemente infondati o non specifici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa si intende con l’espressione ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre gli stessi argomenti del precedente grado di giudizio in modo acritico, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26040 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato a CIRIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine fattispecie di reato contestate è indeducibile perché fondato su motivi ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 12 su valenza probatoria della condotta dell’imputato ), dovendosi gli stessi consider non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tip funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024