Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo – per quanto di specifico interesse in questa sede – ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 novembre 2018 con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 320,00 di multa e alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 cod. pen. (capo A per COGNOME NOME) e di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 cod. pen. (capo B per COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 625 n. 7 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
Anche COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente