Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Firenze il 3 marzo 2017, per i reati di usura aggravata e tentata estorsione aggravata;
rilevato che il ricorso risulta presentato senza l’osservanza dei termini previsti 1=1 dall’art. 585 cod. proc. pen.;
considerato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con
procedura «de plano», trattandosi di impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che la sentenza impugnata, pronunciata il 25 settembre 2023, è stata depositata il 28 novembre 2023, prima della scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla decisione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; che, pertanto, dal 24 dicembre 2023 decorreva il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione, termine che scadeva il 7 febbraio 2024, mentre il ricorso in esame è stato depositato in via telematica il 16 febbraio 2024;
ritenuto che nella specie non opera la previsione dell’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, trattandosi di ricorso in cassazione avverso pronuncia resa all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata, nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23 bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel quale l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 – 01);
considerato, in ogni caso, che i motivi di ricorso risultano proposti per ragioni non consentite; il primo, del tutto carente di specificità e generico nella censura con cui si lamenta il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e l’omesso esame dei motivi di appello che, al contrario, la decisione ha preso in esame singolarmente, analizzandoli in dettaglio, facendo leva non solo sulla decisione del Tribunale, ma anche sulla sentenza irrevocabile di condanna dei coimputati e sugli ulteriori elementi considerati nel giudizio dibattimentale; il secondo, egualmente generico nella censura che denuncia l’apparenza della motivazione, senza considerare lo specifico richiamo alla condotta direttamente posta in essere dal ricorrente, evocando con la persona offesa l’imminente scarcerazione del coniuge (esponente di spicco della criminalità locale) della donna che aveva materialmente erogato il prestito e che reclamava il pagamento degli interessi maturati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 17/5/2024