Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a ISOLA DEL LIRI il 25/10/1935 parte offesa nel procedimento
c/
NOMECOGNOME nato a VELLETRI il 31/01/1976 NOMECOGNOME nato a FERENTINO il 07/01/1954 COGNOME nato a ARPINO il 07/08/1946
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 del GIP DEL TRIBUNALE di CASSINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino disponeva l’archiviazione del procedimento per il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. a carico di NOME COGNOME ed altri sorto da una denuncia della ricorrente.
Propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione la persona offesa, deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato in quanto avrebbe addirittura invertito i nominativi dei soggetti denunciati indicandoli come persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Risulta infatti dall’esame del fascicolo che l’ordinanza di archiviazione impugnata è stata notificata al difensore della LOFFREDA nella data del 9 luglio 2024 e che il ricorso per cassazione è stato depositato soltanto il 22 agosto 2024 quando era ormai spirato il termine di quindici giorni contemplato per i provvedimenti emessi in camera di consiglio dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Peraltro, il ricorso è stato proposto contro un provvedimento che non può considerarsi abnorme e dunque tale da consentire la proposizione del non previsto rimedio del ricorso per cassazione in luogo del contemplato rimedio del reclamo di cui all’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Giova ricordare, in proposito, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In particolare, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094 – 01).
Sicché alla luce dell’indicato principio non può ritenersi abnorme l’ordinanza impugnata poiché indica quali soggetti denuncianti quelli che al contrario sono i soggetti denunciati, trattandosi, anzi, di un mero errore materiale, che neppure inficia l’adeguato apparato argomentativo della stessa ordinanza, la quale ha posto in risalto che i fatti afferivano a vicende rientranti nell’ambito di una conflittualità tra vicini, riconducibile, semmai, a una controversia di natura civilistica.
Alla stregua di quanto già affermato nella giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito del rigetto dell’opposizione della persona offesa, ove non affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
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