Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25988 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1996
avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Collins COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso
nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, con sentenza del 15/12/2021, in ordine al delitto di rapina aggravata, commessa in concorso con altri giovani nordafricani ai danni della giovane
persona offesa, che dapprima l’avevano accerchiata e strattonata, sotto un portico antistante la stazione ferroviaria, e poi le avevano anche strappato la borsetta ed un ciondolo che portava al
collo.
A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione di legge e il
vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi questa limitata ad individuare nell’Orn
il soggetto raffigurato con il n. 3 nei fotogrammi estratti dalla telecamera di videosorveglianza senza nulla argomentare in ordine alla sua posizione né all’effettiva partecipazione all’azione
criminosa, emergendo dalla sentenza che, anche l’assistente di polizia giudiziaria Iuculano, intervenuto sul posto, non ha mai dichiarato di aver visto l’imputato a contatto con la persona
offesa. Assume inoltre il ricorrente che anche la pena inflitta dal primo giudice “appare eccessiva”
e non motivata adeguatamente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.
La motivazione della sentenza impugnata, emessa in data 18/07/2024, è stata regolarmente depositata in data 12/09/2024, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni indicato nella pronuncia ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicché il termine per proporre impugnazione, per il disposto dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., scadeva in data 31/10/2024. Il ricorso per cassazione risulta, invece, depositato solo in data 23/11/2024, quando la sentenza era ormai divenuta irrevocabile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025