Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un appello in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici e non una mera riproposizione di argomenti già discussi e rigettati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una copia di censure già esaminate. Questa decisione evidenzia le conseguenze negative, anche economiche, di un’impugnazione presentata senza validi presupposti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su diversi punti, tra cui il giudizio sulla sua responsabilità penale, la mancata esclusione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o una sua riforma da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno fermato il processo a uno stadio preliminare per una ragione procedurale. La conseguenza diretta di tale decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente a pagare sia le spese del procedimento sia un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta in modo chiaro e conciso. Il fattore determinante per la dichiarazione di inammissibilità è stato il carattere ‘meramente riproduttivo’ dei motivi del ricorso. In altre parole, il ricorrente si era limitato a ripresentare le stesse obiezioni e critiche già avanzate nel giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente esaminato e respinto tali argomentazioni con motivazioni corrette e giuridicamente fondate. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente ripetere le stesse doglianze, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché il ricorso non presentava critiche nuove e specifiche alla sentenza di appello, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione sulle conseguenze di un’impugnazione superficiale. La decisione di sanzionare il ricorrente con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende si basa sul principio, richiamato dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso palesemente infondato agisce con colpa. Non si tratta di una punizione automatica, ma di una valutazione che la Corte compie per sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto, ma deve essere esercitato con serietà e sulla base di motivi solidi. La mera ripetizione di argomenti già respinti non solo non porta all’esito sperato, ma può comportare significative conseguenze economiche, rendendo la sconfitta processuale ancora più gravosa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, i motivi presentati sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi e pertinenti argomenti giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma perché la Corte ha ritenuto che l’appello non sia stato proposto senza colpa. La presentazione di un ricorso con motivi palesemente infondati o ripetitivi costituisce una condotta colposa che causa l’inammissibilità e giustifica la sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1830 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1830 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità, alla mancata esclusione della recidi al bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5 e 6);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.