Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Nel processo penale, presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale che richiede rigore e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse lamentele sollevate in appello per ottenere una revisione del caso. Se il ricorso non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, il suo destino è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
Il Caso: Un Appello Riproposto in Cassazione
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano essenzialmente tre:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’eccessiva severità della pena inflitta.
3. Il riconoscimento della recidiva.
Tuttavia, questi argomenti non erano nuovi. L’imputato li aveva già presentati nel giudizio di secondo grado, e la Corte d’Appello aveva fornito risposte puntuali e motivate nel suo provvedimento, spiegando perché tali richieste non potevano essere accolte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rilevato un vizio insanabile. Il ricorrente, con il suo unico motivo di ricorso, non ha fatto altro che riproporre i medesimi argomenti già dedotti in appello. In altre parole, ha ignorato completamente le risposte fornite dalla Corte territoriale, senza muovere alcuna critica specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Di fronte a questa palese carenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un principio cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni della sentenza precedente.
Quando un ricorrente si limita a ‘copiare e incollare’ i motivi dell’appello, dimostra di non voler (o non poter) contestare il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente. Questo comportamento processuale rende l’impugnazione generica e aspecifica, privandola dei requisiti minimi per poter essere esaminata nel merito. La Corte ha sottolineato che il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile redigere un ricorso ‘mirato’, che analizzi nel dettaglio le motivazioni del provvedimento precedente e ne smonti la coerenza punto per punto. La semplice riproposizione di doglianze generiche non solo è inutile ai fini di un accoglimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
I motivi del ricorso riguardavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e il riconoscimento della recidiva.
Il ricorrente ripropone, con l’unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consiglie COGNOMECOGNOMENOME> estensore COGNOME
Il Presi ente