Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni. È fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti formali e sostanziali, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mera ripetizione di argomenti già discussi nei precedenti gradi di giudizio porti inevitabilmente a questa conclusione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.
Decidendo di contestare la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, concentrando però le proprie doglianze unicamente sulla responsabilità penale per il reato di lesione personale. La strategia difensiva si basava su una presunta violazione di legge nella valutazione della sua colpevolezza per tale capo d’imputazione.
La Decisione della Corte: Il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle tesi difensive, ma su un vizio procedurale preliminare: la natura stessa dei motivi proposti.
I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e correttamente respinte nel giudizio precedente. In questi casi, il ricorso perde la sua funzione essenziale, che è quella di sottoporre alla Corte una critica argomentata e specifica sulla violazione di legge o sui vizi logici della sentenza impugnata. Quando ciò non avviene, si configura un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Ripetitivo è Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Pertanto, un ricorso è considerato specifico solo se si confronta criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto.
Nel caso specifico, i motivi erano solo “apparenti”, in quanto omettevano di assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata”. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale non è consentito. La Corte ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali che confermano come un ricorso costruito in questo modo debba essere dichiarato inammissibile. La mancanza di novità e di una critica puntuale rende l’atto incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario un salto di qualità argomentativo, focalizzandosi sui vizi di legittimità della decisione di secondo grado e offrendo una critica strutturata e pertinente.
L’esito per il ricorrente è stato duplice: la condanna è diventata definitiva e, in aggiunta, è stato onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Una conseguenza che evidenzia l’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di adire la Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo ripropone esattamente gli stessi argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza introdurre nuovi profili di illegittimità o criticare in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31384 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 5236/24
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per i reati di cui capo A) (resistenza a pubblico ufficiale) e di cui al capo B) (lesione personale aggravata);
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto alla penale responsabilità per il reato di cui al capo B) dell’imputazione – no deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si rsolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi d Corte di merito (pag. 5 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.