Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di un esame nel merito, definendola ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non possiedono i requisiti di specificità richiesti dalla legge, trasformandosi in una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un soggetto, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente tre: i primi due contestavano l’elemento soggettivo del reato e la correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna. Il terzo motivo, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La difesa del ricorrente, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte. I giudici hanno rapidamente individuato una carenza fondamentale nell’impostazione del ricorso, che ne ha determinato l’immediata declaratoria di inammissibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato distintamente i motivi del ricorso, evidenziandone le criticità che li rendevano non meritevoli di un esame approfondito. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che ogni legale dovrebbe tenere a mente nel redigere un atto di impugnazione.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
La Corte ha osservato che i primi due motivi di ricorso erano una semplice e pedissequa reiterazione di quanto già argomentato e dedotto davanti alla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già puntualmente analizzato e disatteso quelle stesse argomentazioni, fornendo una motivazione esauriente nelle pagine della loro sentenza.
Secondo la Cassazione, limitarsi a riproporre le medesime doglianze senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, rende il ricorso non specifico, ma solo apparente. In pratica, un ricorso in Cassazione non può essere una copia del precedente appello; deve invece attaccare in modo mirato le ragioni giuridiche e logiche su cui si fonda la decisione che si intende contestare.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello, ma può solo verificare se la motivazione fornita sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici per negare le attenuanti. La Suprema Corte ha ricordato che, per motivare un diniego, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si basa sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. Questo grado di giudizio non serve a riesaminare i fatti o a fornire una terza valutazione del merito della vicenda, ma a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché tenta di forzare questa funzione, chiedendo alla Corte una nuova valutazione dei fatti già vagliati nei gradi precedenti, senza però evidenziare reali vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile costruire un’impugnazione tecnica, che individui e contesti specificamente i vizi della sentenza d’appello. La semplice riproposizione di argomenti già respinti non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, risultando così solo apparente e non specifico.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile contestarlo in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito non è obbligato a considerare tutti gli elementi, ma è sufficiente che si basi su quelli ritenuti decisivi per giustificare la sua scelta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30211 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibill perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.