Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è regolato da precise norme procedurali. Un principio fondamentale, ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione, è quello della specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza una critica puntuale alla decisione precedente, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando come la mera riproposizione delle stesse difese non costituisca un valido motivo di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La decisione di secondo grado aveva confermato, tra le altre cose, la dichiarazione di ‘abitualità’ a delinquere nei confronti del soggetto. L’imputato decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando tre distinti motivi di ricorso. Tutti e tre i motivi, sebbene presentati sotto diverse prospettive legali (violazione dell’art. 521 c.p.p., mancanza di attualità della condizione di abitualità e violazione dell’art. 27 della Costituzione), vertevano sulla medesima questione centrale: la legittimità della dichiarazione di abitualità.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi congiuntamente, rilevandone una caratteristica comune: erano tutti una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già sollevate nel giudizio d’appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno chiarito che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze passate. Al contrario, deve contenere una critica specifica, argomentata e mirata contro le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. Quando ciò non avviene, i motivi di ricorso sono considerati non specifici, ma ‘soltanto apparenti’, e l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente omettevano di assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’ avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altre parole, l’appellante non ha spiegato perché le risposte fornite dalla Corte d’Appello alle sue obiezioni fossero errate o illogiche. Si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni, ignorando di fatto il percorso motivazionale del giudice precedente. A sostegno di questa consolidata interpretazione, la Corte ha richiamato una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali che, nel corso degli anni, hanno cementato il principio secondo cui la mancanza di specificità e la mera ripetitività dei motivi conducono inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. Questa severità formale è funzionale a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione sia chiamata a riesaminare questioni già ampiamente dibattute e decise nei gradi di merito senza che vengano addotti nuovi e pertinenti profili di criticità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, la redazione dell’atto di ricorso richiede un’attenta analisi della decisione di secondo grado per individuarne vizi specifici. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente: non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge quindi da monito: un’impugnazione priva di reali contenuti critici non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Quando è privo di motivi specifici e si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza muovere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presenti, i motivi non svolgono la loro funzione tipica, cioè quella di criticare in modo specifico la decisione del giudice precedente. Si risolvono, invece, in una mera riproposizione di doglianze già esaminate, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMNICU VILCEA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamente perché relativi alla medesima questione (l’intervenuta dichiarazione di abitualità) letta da diverse prospettive (con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., all’attualità della condizione di abitualità, all’art. 27 d Costituzione) non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 5 e seg.) della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr idente