Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
Nel processo penale, l’appello alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma le sue porte non sono sempre aperte. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso che sia una mera copia delle argomentazioni già respinte in appello porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici, e non una semplice riproposizione di tesi già vagliate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: un presunto vizio motivazionale nella determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, lamentava che la corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la sanzione inflitta.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Secondo la Suprema Corte, tali motivi sono da considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di svolgere la funzione tipica del ricorso per cassazione: una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. Riproporre le stesse identiche lamentele non costituisce un valido motivo di ricorso.
In secondo luogo, la Corte ha notato che le censure relative all’applicazione della recidiva erano state sollevate per la prima volta in sede di legittimità. Questo punto è cruciale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove, mai sottoposte al giudice d’appello. Tali censure sono state quindi considerate estranee al tema del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è un richiamo alla funzione stessa del giudizio di legittimità. Non si tratta di un terzo grado di merito dove poter ridiscutere i fatti o riproporre le medesime difese. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere ciò che è già stato detto non adempie a questa funzione critica e si traduce in una perdita di tempo e risorse per il sistema giudiziario. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo. L’inammissibilità è, pertanto, la sanzione processuale per chi non rispetta questa regola fondamentale. La condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve anche da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede uno sforzo analitico e critico rivolto specificamente alla sentenza di secondo grado. È inutile e controproducente limitarsi a un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Bisogna individuare i vizi specifici della decisione impugnata – siano essi violazioni di legge o difetti manifesti della motivazione – e argomentarli in modo puntuale. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma una dichiarazione di ricorso inammissibile con la conseguente condanna a sanzioni economiche a carico del cliente. La difesa tecnica deve evolversi a ogni grado di giudizio, adattando le proprie strategie alle specifiche funzioni di ciascuna giurisdizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e perché sono state introdotte per la prima volta questioni nuove, come quella sulla recidiva, non discusse nel grado precedente.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare nuove argomentazioni per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la sentenza conferma che non è possibile sollevare in sede di legittimità censure o questioni giuridiche che non siano state precedentemente sottoposte al giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2190 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
17. R.G. 27448 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti al vizio motivazionale in ordine all determinazione della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che le censure relative all’applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità, risultando estranee all’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore