Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Ripetitivo
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro monito sull’importanza di presentare impugnazioni fondate su validi e nuovi motivi di diritto. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate nel precedente grado di giudizio, condannando il ricorrente a significative conseguenze economiche. Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato basava la sua impugnazione su due questioni principali: in primo luogo, contestava il giudizio di responsabilità a suo carico; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma ha bloccato l’esame sul nascere per una ragione puramente procedurale. La decisione, sebbene sintetica, è densa di significato e ribadisce la funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
Le conseguenze economiche della decisione
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche disposto la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa, ovvero senza la dovuta diligenza nel valutarne le reali possibilità di accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma efficace. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i due motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate nel secondo grado di giudizio.
La Cassazione, citando le pagine pertinenti della sentenza d’appello, ha evidenziato come il giudice precedente avesse già fornito una risposta completa ed esauriente alle doglianze dell’imputato. Proporre nuovamente gli stessi temi senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione del provvedimento precedente trasforma l’appello in un tentativo sterile di ottenere una terza valutazione sul fatto, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte. La condanna alla sanzione pecuniaria è giustificata, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, dall’assenza di elementi che potessero far ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante promemoria per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per essere ammissibile deve contenere motivi specifici che denuncino errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, e non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che contribuiscono a congestionare il sistema giudiziario. Pertanto, è fondamentale affidarsi a una consulenza legale esperta che valuti attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione, al fine di evitare esiti controproducenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a riproporre le stesse identiche questioni e difese già valutate e decise nel precedente grado di giudizio, senza indicare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata o sollevare nuove questioni di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 12/01/1988
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punib di cui all’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.