Ricorso inammissibile: quando la Cassazione respinge un appello ripetitivo
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e, per il ricorrente, negativi di un procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile ottenere una nuova valutazione del caso semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello. La persona ricorrente, attraverso il proprio legale, ha cercato di contestare la decisione del giudice di secondo grado, sollevando una serie di motivi a sostegno della propria tesi difensiva.
Tuttavia, l’esame della Suprema Corte si è fermato a un livello preliminare, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Il motivo? La natura stessa del ricorso presentato.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione della ricorrente nel merito della vicenda, ma su un vizio procedurale fondamentale: il ricorso era meramente ripetitivo di censure già esaminate e rigettate.
La ripetitività dei motivi come causa di inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi addotti nel ricorso non erano nuovi. Essi, infatti, si limitavano a riproporre gli stessi profili di censura che erano già stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una “congrua giustificazione” per respingere la tesi difensiva, ritenendola “priva di riscontri e comunque irrazionale”.
In sostanza, il ricorso non ha introdotto vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato, senza successo, di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale opera come giudice di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che i motivi dedotti “non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Questo perché un ricorso in Cassazione deve evidenziare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente, e non può limitarsi a ripresentare una diversa lettura dei fatti. Poiché le argomentazioni erano una mera riproduzione di quelle già disattese con corretti argomenti giuridici, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze significative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come organo di controllo sulla corretta applicazione della legge, e non come un terzo grado di giudizio dove ridiscutere all’infinito i fatti di una causa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se si limita a riproporre gli stessi motivi e le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono una semplice copia di quelle già presentate e valutate nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello, in questo caso, le aveva già respinte con una motivazione considerata logica e giuridicamente corretta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43943 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 23/11/1988
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove si rinviene con giustificazione in ordine alla infondatezza della tesi difensiva, ritenuta de priva di riscontri e comunque irrazionale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 31/10/2024.