Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 31/03/1986
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena
inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep
2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274261
– 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269848 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede;
rilevato che (a) le doglianze proposte con i primi due motivi in ordine la responsabilità per i capi c) e d) di risultano meramente reiterative rispett quelle proposte con l’atto d’appello e non si confrontano con l’accurat motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale alle pagg. 7-9 della senten impugnata; (b) le doglianze proposte con gli ultimi due motivi di ricorso relativ alla mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. e del attenuanti generiche risultano – anch’esse – reiterative rispetto a quanto dedotto con la prima impugnazione e non si confrontano con l’accurata motivazione contenuta nella sentenza impugnata alle pag. 11-13;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.