Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10680 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 01/03/1963
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME letta l’istanza di riassegnazione alla Seconda sezione penale;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla effettiva ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato contestato (da ritenersi nella prospettazione difensiva mero illecito civilistico), non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01) in mancanza di confronto con la motivazione, all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) a fronte di una motivazione che ha ampiamente ricostruito la portata della condotta e la piena integrazione della contestazione, con valutazione, tra l’altro articolata e non manifestamente illogica, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01);
I
rilevato che il secondo e terzo motivo per come proposti, quanto alla asserita tardività della querela ed al vizio della motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica) è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. risolvendosi nella mera reiterazione delle istanze e doglianze motivatamente respinte dal giudice di secondo grado (pag. 7 e segg. dove è stata ampiamente valorizzata, sulla base delle emergenze documentali e testimoniali, la sequenza di progressive informazioni delle quali le persone offese erano destinatarie, in seguito risultate non coerenti con quanto dichiarato dal ricorrente, con specifica individuazione del momento al quale riferire l’acquisita consapevolezza delle attività illecite poste in essere) senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello che ha affrontato il tema devoluto, in modo logico ed argomentato, correttamente applicando i principi affermati da questa Corte sul tema, atteso che, come già affermato da questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, COGNOME, Rv. 226327-01). È dunque onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284168-01; Sez. 5, n. 21/02/2006, COGNOME, Rv. 234498-01) sicché, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela,
–
occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di “tutti” gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284168-01Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, NOME, Rv. 239162-01);
che il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine, reiterando il motivo senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, del tutto logica ed argomentata in assenza di aporie, e, dunque, proponendo un motivo generico, aspecifico, sicché per la sua reiteratività deve essere ritenuto non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive del terzo motivo tendono a prefigurare un’alternativa ricostruzione quanto alle conclusioni relative alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.7 e segg della sentenza impugnata);
considerato che il motivo in questione si caratterizza per oggettiva reiteratività in mancanza di confronto con la motivazione e in quanto tale non consentito, sicché deve essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, è inammissibile e non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, atteso che si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
ritenuto che conseguentemente non può essere accolta l’ulteriore istanza difensiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.