Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il 31/07/1979
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R22
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, parzial- mente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini del 13 settembre 2021, per
avere sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente per la durata di due anni, ha confermato
l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187, co
1-bis,
1 e d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
In data 20 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell’avv. NOME
COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si deduce la mancata assunzione, mediante rinnovazione istruttoria
ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di una
prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con i secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità
di cui all’art. 131-bis cod. pen.
I motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4, per entramb i motivi). Quanto, in particolare, al primo motivo giova ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completez dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezional quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discr zionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha congruamente illustrato le ragioni del diniego.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il GLYPH
derlte