Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23761 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 28/10/1994
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato a7fso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, di riforma, ai sensi dell’artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribuna
Catania del 23/05/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.
309 del 1990.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità del ricorrente, in assenza
della certa sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto di spaccio.
Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito de concordato sui motivi di appello ex a
.rt. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la ri
a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illeg
(Sez.
6, n.
41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019) Rv. 277196 – 01. In motivazione la
Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costitui
la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025