Ricorso inammissibile: quando la Cassazione respinge l’appello
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di secondo grado. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma questa via non è sempre percorribile. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le ragioni che portano a questa decisione e le sue severe conseguenze economiche per chi lo propone senza validi presupposti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’individuo, attraverso i suoi legali, ha cercato di contestare la decisione dei giudici di merito, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso vertevano, tra le altre cose, sulla non applicabilità di una specifica causa di non punibilità e sulla congruità della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare. L’inammissibilità si verifica quando il ricorso manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi e validi argomenti di diritto, ma si è tentato di ottenere un nuovo giudizio sui medesimi punti, cosa che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e precisa. Il rigetto si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o valutare nuovamente le prove, ma unicamente di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
I giudici hanno specificato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano ‘giuridicamente corrette, puntuali e coerenti’. Pertanto, i motivi del ricorso, essendo ‘meramente riproduttivi’ di doglianze già disattese e prive di reali vizi di legittimità, non potevano trovare accoglimento. Proporre le stesse identiche questioni sperando in un esito diverso, senza sollevare un vizio di legge, rende il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, che la legge non consente.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile e le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono stabilite dall’articolo 616 del codice di procedura penale e sono tutt’altro che trascurabili. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un’importante lezione: adire la Corte di Cassazione richiede la prospettazione di vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica, non la semplice riproposizione di argomenti di fatto già respinti. Un ricorso non adeguatamente fondato su questi presupposti si espone a una sicura dichiarazione di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il proponente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non presenta validi motivi di diritto, ma si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e decise correttamente dai giudici dei gradi precedenti, senza evidenziare errori nell’applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione agisce come ‘giudice di legittimità’. Il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/08/1985
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla non applicabilità alla specie dell’esimente di cui all’art. 4 legge 288/44 sia in relazione alla misur pena irrogata, così da rendere, su tali punti, il relativo giudizio di merito non censurabi questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.