Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3013 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3013 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di Cacace Bianca;
OSSERVA
che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta utilizzabili
Ritenuto atti in quanto relativi ad altro procedimento in cui è stata eseguita la perquisizione e per as
di ogni informazione di garanzia risultano riproduttivi di censure formulate in sede di grav confutate dalla Corte di appello con corrette argomentazione giuridiche nella parte in cui
escluso, da un canto, che la perquisizione che ha portato all’arresto in flagranza della ricor in quanto trovata in possesso di sostanza stupefacente, in quanto eseguita nei confronti di a
persone, potesse ritenersi illegittima, e pertanto che il successivo sequestro potesse in a modo valutarsi come non utilizzabile, dall’altro che, in assenza di qualsivoglia parvenz
inutilizzabilità patologica, potesse formularsi questione in ordine alla prova in tal modo acq al procedimento nel giudizio abbreviato a cui il ricorrente aveva avuto accesso;
rilevato che il ricorrente reitera identiche censure senza prendere in esame la motivazione della Corte di appello che sul punto risulta giuridicamente corretta tenuto altresì conto manifesta infondatezza della doglianza che non prende in considerazione il dato a mente del quale gli esiti della perquisizione legittimamente eseguita, sarebbero comunque utilizzab attraverso la verbalizzazione dei relativi esiti e delle risultanze del sequestro comu utilizzabile (tra le tante, v. Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 2780
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2023