Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Ripetitivo
Presentare un appello è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato con cognizione di causa. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria per aver presentato un’impugnazione basata su motivi già esaminati e respinti.
Il Caso in Esame: Un Appello alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava il giudizio sulla sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Il suo ricorso, tuttavia, è stato esaminato dalla Suprema Corte sotto il profilo preliminare dell’ammissibilità.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta e perentoria. I giudici hanno riscontrato che i quattro motivi di doglianza proposti non erano altro che una mera riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questa pratica, purtroppo diffusa, non è ammessa nel giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Proporre gli stessi argomenti già disattesi, senza evidenziare vizi specifici della sentenza di secondo grado, rende il ricorso privo della sua funzione essenziale. Di conseguenza, la Corte lo dichiara inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e rigettate con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato nuove critiche pertinenti al giudizio di legittimità, ma ha semplicemente tentato di ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, cosa non consentita in sede di Cassazione.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
Alla dichiarazione di inammissibilità, la legge fa conseguire specifiche sanzioni processuali. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, basandosi su un principio consolidato (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), ha aggiunto la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione scatta quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, ovvero proponendo un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere fondata su motivi specifici e non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte. Un ricorso inammissibile non è un tentativo neutro, ma un atto che può avere conseguenze economiche rilevanti. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, per evitare di incorrere non solo in una pronuncia sfavorevole, ma anche in sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando deduce motivi che sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ritenga che abbia agito con colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione oltre alle spese?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato esente da colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso con motivi meramente ripetitivi e già disattesi configura una colpa che giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1810 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1810 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PACECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce quattro motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non puni di cui all’art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3 );
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.