Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte. Analizziamo questo caso per capire i principi applicati e le implicazioni per chi decide di intraprendere questa via.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Venezia. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito su due aspetti cruciali: l’elemento psicologico del reato e l’applicazione della recidiva. Il suo obiettivo era ottenere una revisione della condanna, sostenendo che le sue argomentazioni non fossero state adeguatamente considerate nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 14 giugno 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla questione, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente erano “meramente riproduttivi” di censure già discusse.
In altre parole, l’imputato non ha evidenziato vizi di legittimità o errori giuridici nella sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripetuto le sue obiezioni sull’elemento psicologico e sulla recidiva. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione corretta e giuridicamente solida per respingere tali punti. Di fronte a una simile impostazione, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come da prassi, chi soccombe in giudizio deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha imposto il pagamento di 3.000 euro. Questa sanzione non è automatica, ma viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito “in colpa” nel determinare la causa di inammissibilità. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno implicitamente affermato che proporre un ricorso palesemente ripetitivo e senza fondamento costituisce una condotta colposa che merita una sanzione, per aver inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre motivi di censura che sono già stati adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla corte territoriale, senza sollevare nuovi vizi di legittimità.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’atto di appello non introduce nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze (in questo caso, sull’elemento psicologico del reato e sulla recidiva) già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ritiene che abbia agito con colpa nel presentare un’impugnazione infondata, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di Albano Dova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profi di censura in ordine all’elemento psicologico del reato ed alla recidiva già adeguatamente vagliat e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.