Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una terza possibilità di giudizio sui fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i confini entro cui deve muoversi l’impugnazione, evidenziando come un ricorso inammissibile porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche. Questo caso offre una lezione fondamentale sui requisiti di specificità e novità che ogni ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza della Corte di Venezia
Una cittadina, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di appello si concentrava su un presunto difetto di motivazione e travisamento delle prove da parte dei giudici di merito in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato nel valutare le prove a carico dell’imputata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni già bocciate in appello. Il suo compito è il cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La Ripetizione delle Doglianze
Il problema principale del ricorso era la sua natura meramente riproduttiva. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ripetizione delle stesse “doglianze” (lamentele) già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non è stata mossa alcuna critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La difesa, con il suo ricorso, tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Questo è esattamente ciò che la Corte di Cassazione non può fare. Accettare una tale richiesta significherebbe invadere il campo del “giudizio di merito”, riservato esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando come il ricorso fosse “indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito”. Mancava, secondo gli Ermellini, una “specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”.
Inoltre, il motivo d’appello è stato giudicato come un tentativo di prefigurare una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, attività estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso era privo dell’individuazione di specifici travisamenti delle prove, limitandosi a contestare genericamente la valutazione fatta dai giudici precedenti. Per queste ragioni, non essendoci i presupposti per un esame nel merito, l’unica conclusione possibile era la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve elaborare motivi di impugnazione nuovi e specifici, che attacchino direttamente la logicità e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza precedente. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni respinte in appello. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione che sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nell’ultima fase del giudizio penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza contenere una specifica critica e analisi delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso cercava una “rivalutazione delle fonti probatorie”?
Significa che l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti, un’attività che è preclusa alla Corte, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce il difetto di motivazione ed il travisamento delle prove in relazione all’affermazione di responsabilità della ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
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Il presidente