Ricorso Inammissibile: la Cassazione boccia i motivi ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, originalità argomentativa. Quando un’impugnazione si limita a ripetere le stesse doglianze già esposte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, il suo destino è segnato: un ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la mera reiterazione dei motivi conducano a una pronuncia sfavorevole, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Genova, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso proposto, tuttavia, non introduceva nuovi elementi di critica o di analisi giuridica, ma si limitava a riproporre le medesime questioni già sollevate e rigettate nel precedente grado di giudizio. La difesa contestava la valutazione della condotta dell’imputato e la gestione delle circostanze aggravanti, tra cui la recidiva.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che il motivo proposto era ‘totalmente reiterativo’ di quello d’appello e, come tale, non consentito. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità, che il ricorso non ha superato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si fonda su principi consolidati della procedura penale, evidenziando tre ragioni principali per la declaratoria di inammissibilità.
1. Reiterazione e Mancanza di Specificità
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate. I giudici sottolineano che la ‘mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, non basta lamentare un errore; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice di secondo grado sia errata, confrontandosi punto per punto con essa. La sentenza d’appello, infatti, aveva valorizzato elementi specifici come ‘la condotta di vita del ricorrente, la dedizione dello stesso al crimine e la realizzazione di condotta piena espressione di pericolosità’, aspetti che il ricorso non ha saputo criticare efficacemente.
2. Negligenza nella Contestazione sulla Recidiva
Un altro punto debole del ricorso riguardava la gestione della recidiva. La Corte di Cassazione osserva che la Corte di Appello aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche in un regime di equivalenza con la recidiva e le altre aggravanti. Questo significa che, di fatto, non era stato applicato alcun aumento di pena per la recidiva contestata. La doglianza della difesa su questo punto è stata quindi giudicata frutto di una ‘negligente allegazione’, poiché si contestava un aggravio di pena che in realtà non c’era stato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi nuovi e specifici, che individuino con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è totalmente reiterativo dei motivi presentati nel precedente grado di appello e se manca di specificità, ovvero non si confronta criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il motivo è generico e non individua un preciso errore logico o giuridico nella decisione impugnata. Non basta dissentire dalla conclusione del giudice, ma è necessario dimostrare la fallacia del ragionamento che ha portato a quella conclusione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in cinquemila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo proposto si caratterizza per essere totalmente reiterativo del motivo di appello e come tale non consentito, atteso che, con la doglianza così prospettata, solo apparentemente si denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (si veda in tal senso pag. 2 della sentenza impugnata dove si è valorizzata la condotta di vita del ricorrente, la dedizione dello stesso al crimine e la realizzazione di condotta piena espressione di pericolosità);
che tra l’altro la Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata ed alle ulteriori aggravanti, così emergendo una negligente allegazione della difesa sul punto, non essendo stato applicato alcun aumento in relazione alla recidiva contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.