Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione: è necessario presentare motivi specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 46849/2024, offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se le argomentazioni sono una semplice ripetizione di quelle già respinte. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del diritto di impugnazione.
I Fatti di Causa: Un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado. Nel suo ricorso per Cassazione, lamentava un ‘vizio di motivazione’ riguardo alla sua responsabilità penale. In particolare, contestava il mancato accoglimento, nel giudizio di primo grado, di una richiesta di perizia grafologica avanzata dalla difesa, ritenendola una violazione dei poteri istruttori del giudice previsti dall’art. 507 del codice di procedura penale.
L’imputato, in sostanza, ha riproposto davanti alla Suprema Corte le medesime argomentazioni già presentate e rigettate dai giudici d’appello.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale: l’aspecificità e la reiteratività dei motivi di ricorso e il principio della cosiddetta ‘doppia conforme’.
La Reiteratività delle Doglianze
Il motivo principale della decisione risiede nel fatto che le censure mosse dall’imputato erano una mera riproposizione di quelle già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso era ‘aspecifico in quanto reiterativo’, poiché non si confrontava criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello.
Il Principio della “Doppia Conforme”
La Corte ha inoltre evidenziato la presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze (primo grado e appello) che sono giunte alle medesime conclusioni sulla responsabilità dell’imputato. In questi casi, la motivazione della sentenza d’appello può legittimamente richiamare quella di primo grado, integrandola dove necessario. I giudici d’appello avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, spiegando in modo dettagliato sia la pluralità di elementi a carico dell’imputato sia la superfluità della perizia grafologica richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa, razionale e priva di contraddizioni o manifeste illogicità. La decisione di non disporre la perizia era stata ampiamente giustificata sulla base di altri elementi probatori ritenuti sufficienti a dimostrare la colpevolezza. Pertanto, la valutazione operata dai giudici di merito era ‘insindacabile’ in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’impugnazione articoli critiche specifiche e pertinenti contro la logica e la coerenza della sentenza di secondo grado, evidenziando vizi concreti e non limitandosi a una generica contestazione delle conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e motivatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa il principio della “doppia conforme”?
Si ha “doppia conforme” quando la sentenza della Corte d’Appello conferma integralmente la decisione del Tribunale di primo grado. In questo contesto, la motivazione della seconda sentenza può fare legittimamente riferimento a quella della prima, se ritenuta logica e completa, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle prove?
No, la Cassazione è giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici, contraddizioni o carenze manifeste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LOCRI il 22/11/1999
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Natale;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato esercizio da p del Tribunale dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., è aspecifico i reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appel affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrent superfluità della perizia grafologica richiesta dalla difesa nel giudizio di prim (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fond apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigljere Pstensore
Il Presidente