Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 13/05/1986 a PALERMO
avverso la sentenza in data 15/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34entt2L-6, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette la nota fatta pervenire dall’Avvocata NOME COGNOME che, nell’interesse della costituita parte civile, LI CAUSI PATRIZIA, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
a seguito di trattazione con procedura in camera di consiglio, senza la presenza’ delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 15/02/2024, della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la
sentenza in data 22/03/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni delle persone offese/parti civili.
«L’impugnata sentenza -scrive il ricorrente- merita censura in ordine ai gravissimi ed evidenti travisamenti della prova in cui è incorsa relativamente alle dichiarazioni rese dalle persone offese in ordine al riconoscimento dell’imputato e la riconducibilità al medesimo della realizzazione delle condotte denunziate, nonché rispetto al momento conoscitivo della realizzazione presunte condotte (momento dal quale decorre il termine per la proposizione della querela), tale da determinare una illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a tali fondamentali punti decisori».
A sostegno dell’assunto osserva che l’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al riconoscimento di COGNOME quale autore della condotta truffaldina, si è fondata sul giudizio di attendibilità e credibilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Secondo il ricorrente, invece, le due dichiarazioni risultavano profondamente contraddittorie, visto che NOME COGNOME descriveva l’autore della truffa come di statura media, robusto e moro, mentre COGNOME lo descriveva alto e magro. La difesa puntualizza che tale ultima descrizione trovava conforto nei dati inseriti nella carta d’identità, dove risulta un’altezza di 186 cm (quindi al di sopra della media) e i capelli castani (e non moro).
Da ciò si deduce l’inconciliabilità tra le due descrizioni e la configurazione del vizio di travisamento della prova.
Un ulteriore vizio di travisamento della prova viene denunciato in relazione alle dichiarazioni di COGNOME che nulla ricordava rispetto ai dati anagrafici del soggetto coinvolto nel sinistro, della dinamica dello stesso e dei mezzi coinvolti oltre che delle azioni illegali intraprese, così contrastando quanto ritenuto in sentenza quanto alla portata probatoria di tali dichiarazioni.
Sono pervenute le conclusioni della parte civile COGNOME NOMECOGNOME
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dell’identica questione sollevata con il gravame e così riassunta dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata: «la difesa dell’imputato chiede l’assoluzione del medesimo perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso, in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Li Causi poste dal primo giudice a fondamento del proprio convincimento, asseritamente travisate in relazione al riconoscimento dell’imputato e alla ricostruzione del fatto storico, in quanto “non ha offerto una descrizione fisica dell’imputato compatibile con le reali caratteristiche fisiche e somatiche del sig. COGNOME … riferiva di avere avuto notizia dell’assenza di copertura assicurativa in occasione del sinistro avvenuto nel mese di agosto 2016, rispetto al quale
non forniva alcun dettaglio … rendendo delle dichiarazioni per certi aspetti vaghe ed incerte».
2.1. La Corte di appello ha disatteso il motivo d’impugnazione, osservando che le dichiarazioni della COGNOME risultavano riscontrate (oltre che dalle dichiarazioni di COGNOME, anche) dalla documentazione allegata alla querela e la cui individuazione risultava confortata dai documenti identificativi allegati all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dove, peraltro, risultava annotata la professione di agente assicurativo. La Corte di appello rimarcava ulteriormente che l’imputato corrispondeva al titolare dell’Agenzia “RAGIONE_SOCIALE“, nella cui qualità usava rapportarsi con i clienti e con le persone offese, per come dichiarato dalle stesse persone offese e per come accertato dalla polizia giudiziaria.
2.2. A fronte di un’esaustiva, logica, non contraddittoria motivazione in punto di individuazione del COGNOME quale autore della truffa, il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova, reiterando le medesime argomentazioni affrontate e disattese dalla Corte di appello con argomentazione in gran parte ignorate nell’odierno atto di impugnazione.
Da ciò tutta una serie di ragioni di inammissibilità.
2.2.1. In primo luogo, va rimarcato che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).
Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità del motivo.
2.2.2. Altra ragione di inammissibilità discende dalla natura meramente reiterativa del ricorso, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
2.2.3. Infine, dal mancato confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, dalla cui motivazione vengono estrapolati taluni brani e tralasciandone talaltri, discende il vizio di aspecifictà che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
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dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.
A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità che si sia svolto -come nel caso in esame- secondo le forme del rito cartolare, soltanto quando abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, dep. 2021, D., Rv. 281960 – 03; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 – 02).
Tale utile contributo non si rinviene nel caso in esame, attesa la genericità delle deduzioni svolte con la memoria depositata in atti, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore