Ricorso Inammissibile per Giudicato Parziale: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel contesto del giudicato parziale. Quando un appello viene proposto solo su alcuni aspetti di una sentenza, le altre parti della decisione possono diventare definitive, precludendo future contestazioni. Questo principio è fondamentale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato questa regola in un caso concreto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per una contravvenzione, ha presentato ricorso per cassazione lamentando che i giudici di merito non avessero rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, maturata, a suo dire, prima della sentenza d’appello. La sua doglianza si basava sul mancato accertamento di questa causa di estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in un’analisi della prescrizione, ma in una questione procedurale preliminare e dirimente. I giudici hanno osservato che, a seguito della sentenza di primo grado, l’unico a presentare appello era stato il Pubblico Ministero, e la sua impugnazione era limitata esclusivamente al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena.
Il Giudicato Parziale e il Ricorso Inammissibile
Poiché né l’imputato né il suo difensore avevano impugnato la sentenza di primo grado per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penale, su quel punto si era formato il “giudicato”. Questo significa che la decisione sulla colpevolezza dell’imputato era diventata definitiva e non poteva più essere messa in discussione. Di conseguenza, ogni successiva contestazione relativa all’esistenza stessa del reato, inclusa l’eccezione di prescrizione, era preclusa.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la doglianza relativa alla prescrizione era manifestamente infondata proprio perché la responsabilità per il reato contestato era già stata accertata in modo definitivo. L’appello del solo Pubblico Ministero, circoscritto alla sanzione, ha avuto l’effetto di consolidare la parte della sentenza relativa alla colpevolezza. Pertanto, l’imputato non poteva più sollevare questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di un appello specifico contro la sua condanna. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’importanza di impugnare tempestivamente e in modo completo tutti i punti di una sentenza che si intendono contestare. Se un appello è limitato a specifici aspetti (come la pena), le altre parti della decisione (come la colpevolezza) diventano definitive per effetto del giudicato parziale. Questo rende ogni futuro ricorso inammissibile su tali punti, anche se basato su argomenti potenzialmente validi come la prescrizione. La decisione serve da monito sulla necessità di una strategia processuale attenta fin dalle prime fasi di impugnazione.
Cosa succede se solo il Pubblico Ministero appella una sentenza e solo per la pena?
La parte della sentenza che accerta la responsabilità penale dell’imputato diventa definitiva e non può più essere contestata. Su quel punto si forma il cosiddetto “giudicato parziale”.
Perché il ricorso sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione della responsabilità penale era già stata decisa in modo definitivo (coperta da giudicato), dato che l’imputato non aveva appellato la sentenza di primo grado su quel punto. Pertanto, non poteva più sollevare questioni, come la prescrizione, che riguardano l’esistenza del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15741 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la doglianza dedotta nel ricorso di NOME COGNOME, relativa al mancato accertamento della prescrizione della contravvenzione di cui al capo 109, comma 3, R.d. n. 773 del 1931, maturata a settembre 2021, è manifestamente infondata, in quanto in ordine alla responsabilità per detto reato si era formato il giudicato per non essere stato proposto appello, se non dal P.m. per il solo trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.