Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
NOME COGNOME ha presentato «atto di opposizione» avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha rigettato la richiesta di revisione relativa al decreto p condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2018;
lo stesso Giudice distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte per valutare se specie possa dirsi proposta impugnazione;
premesso che:
ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui «in tem impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessa con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’ogg impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmet atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competen (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 – dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 – 01);
ragion per cui, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l’«atto di opposizione», correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, atteso che l’ordin de qua è ricorribile per cassazione (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.);
ritenuto che l’impugnazione è inammissibile in quanto:
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comm cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2 Pellegrino, Rv. 228729 – 01; Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, COGNOME, Rv. 283683 – 01; Se 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 – 01);
l’art. 634, comma 2, cit. – che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassa dell’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione – non consente la proposiz del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall’art. cod. proc. pen. (essendo, invece, consentito, ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen proporre personalmente la richiesta di revisione; cfr. Sez. 1, n. 3808 del 22/09/1994, Vi Rv. 199599 – 01);
l’impugnazione è stata proposta personalmente dal COGNOMECOGNOME COGNOME che esime da ogni ulterior considerazione;
ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evi inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della C ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.