Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 07/12/1992
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano
violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod
337 comma 3 cod. proc. pen. e 175 cod. pen., sono indeducibili poich riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scand specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pag. 5 sulla piena validità della querela sottoscr legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE quale persona offesa dal r
e pag. 7 sul motivato diniego della concessione della non menzione del condanna nel casellario giudiziale);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’apparenza dell
motivazione e l’inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 615
ter e 640
ter cod. pen., nonché in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., n
consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato grado di appello e quindi inammissibile perché in violazione della cat devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il ClonsiOere Estensore