Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano
violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod
337 comma 3 cod. proc. pen. e 175 cod. pen., sono indeducibili poich riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scand specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pag. 5 sulla piena validità della querela sottoscr legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, quale persona offesa dal r
e pag. 7 sul motivato diniego della concessione della non menzione del condanna nel casellario giudiziale);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’apparenza dell
motivazione e l’inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 615
ter e 640
ter cod. pen., nonché in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., n
consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato grado di appello e quindi inammissibile perché in violazione della cat devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il ClonsiOere Estensore