Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIVORNO il 23/07/1979
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, relativo alle circostanze
attenuanti generiche, non è ammissibile poiché la dedotta mancata pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello al più
vitiatur sed non vitiat;
osservato infatti che il motivo, in appello, era inammissibile
ab origine, in
quanto formulato solo con la memoria con motivi aggiunti, ma in assenza di collegamento con i motivi dell’atto di appello (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020,
COGNOME, Rv. 280294 – 01), considerato
che, per jus receptum
di questa Corte, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado
che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile fin dal grado d’appello, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.