Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce quando impugnare è inutile
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le strade portano a un nuovo esame del caso. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, una situazione in cui l’appello viene fermato prima ancora di entrare nel merito. Questo accade quando i motivi presentati sono, come in questo caso, “manifestamente non pertinenti”. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le dinamiche processuali e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentato incendio. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso si basava su un unico motivo: a suo dire, il fatto non avrebbe dovuto essere qualificato come incendio consumato, bensì come tentativo di incendio. La richiesta, apparentemente logica, nascondeva però un vizio fondamentale che ne avrebbe decretato il fallimento.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza esitazioni. La decisione si fonda su un’osservazione tanto semplice quanto determinante: la richiesta dell’imputato era già stata accolta nei precedenti gradi di giudizio. Sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano già qualificato il reato esattamente come l’imputato chiedeva, ovvero come “tentativo di incendio”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria: il ricorso propone un argomento “manifestamente non pertinente” rispetto al contenuto della sentenza impugnata. In altre parole, l’imputato ha costruito la sua difesa contestando un punto su cui i giudici gli avevano già dato ragione. L’appello si è quindi rivelato privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico, poiché non c’era alcuna decisione da correggere su quell’aspetto. La Corte sottolinea che l’impugnazione si limitava a sostenere una tesi che era già la realtà processuale. Di fronte a un ricorso inammissibile di tale evidenza, la Cassazione non ha potuto fare altro che respingerlo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su critiche concrete e pertinenti alle decisioni giudiziarie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non si può impugnare una sentenza per chiedere qualcosa che si è già ottenuto. Presentare un ricorso palesemente infondato o non pertinente non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione evidenzia la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile come quello analizzato rappresenta un dispendio di risorse giudiziarie e conferma la necessità di un’attenta valutazione prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando, ad esempio, propone un argomento manifestamente non pertinente rispetto al contenuto della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente non pertinente”?
Significa che l’argomentazione è palesemente estranea e non ha alcun collegamento logico con ciò che è stato effettivamente deciso nella sentenza contestata. Nel caso specifico, si chiedeva una qualificazione del reato che era già stata applicata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1639 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 04/04/1954
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso proponga un argomento inammissibile, in quanto manifestamente non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, atteso che esso si limita a sostenere che il fatto attribuito all’imputato avrebbe dovuto essere qualificato come incendio, ma come tentativo di incendio, che, però, è esattamente ciò che ha fatto la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado in cui il reato era già stato qualificato come tentativo di incendio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente