Ricorso Inammissibile: Le Regole da Rispettare in Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito due principi chiave che portano a dichiarare un ricorso inammissibile: l’impossibilità di sollevare per la prima volta questioni non dedotte in appello e la non ammissibilità di motivi che si limitano a ripetere censure già respinte. Analizziamo questa ordinanza per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
La vicenda riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza della Corte di Appello di Bari dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava principalmente su due contestazioni: una relativa alla sussistenza della recidiva e l’altra inerente al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, dichiarandola inammissibile.
L’Analisi della Corte: il ricorso inammissibile per motivi procedurali
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due distinti profili di inammissibilità, uno per ciascun motivo di ricorso presentato dalla difesa.
Primo Motivo: La Novità della Censura sulla Recidiva
Il primo punto sollevato dal ricorrente riguardava i presupposti formali per l’applicazione della recidiva. La Corte ha immediatamente rilevato come tale questione non fosse mai stata sollevata nei motivi di appello presentati al giudice di secondo grado. Nel nostro sistema processuale, il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità sulla decisione impugnata. Pertanto, non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti o censure che avrebbero dovuto essere proposti nei gradi di giudizio precedenti. La mancata deduzione del motivo in appello lo rende inammissibile in sede di legittimità.
Secondo Motivo: La Ripetitività della Censura sulle Attenuanti
Il secondo motivo di ricorso contestava il modo in cui la Corte di Appello aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche, ritenuto sfavorevole all’imputato. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua natura meramente ‘riproduttiva’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate e correttamente valutate dalla Corte di Appello. Quest’ultima aveva già motivato la sua decisione tenendo conto della gravità dei precedenti penali dell’imputato e del suo comportamento processuale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già esaminati, ma deve individuare vizi specifici (come illogicità della motivazione o violazione di legge) nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi di ricorso fossero privi dei requisiti minimi per essere esaminati. Il primo, perché introduceva una questione del tutto nuova, precludendo alla Corte di pronunciarsi. Il secondo, perché non offriva spunti critici nuovi e pertinenti contro la logica della sentenza di appello, limitandosi a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. La decisione sottolinea il rigore formale del giudizio di Cassazione e il suo ruolo di garante della corretta applicazione del diritto, non di riesame dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’attenta strategia. È essenziale:
1. Sollevare tutte le possibili contestazioni già nel giudizio di appello, per non vedersi preclusa la possibilità di discuterle in seguito.
2. Formulare i motivi di ricorso per la Cassazione in modo specifico, criticando puntualmente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, anziché limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte.
La mancata osservanza di queste regole conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile se non è stato presentato in appello?
Un motivo di ricorso è inammissibile se solleva una questione per la prima volta in Cassazione perché il giudizio di legittimità ha ad oggetto la correttezza della decisione del giudice precedente. Se quel giudice non è stato chiamato a pronunciarsi su un punto specifico, la Cassazione non può valutare il suo operato su quella questione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ e perché è inammissibile?
Un motivo è definito ‘riproduttivo’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità (es. violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. È inammissibile perché la Cassazione non è un terzo grado di merito per riesaminare fatti già valutati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo quanto stabilito nel provvedimento, la parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso 3000 euro, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39311 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 19201/25
Ritenuto che il motivo relativo alla sussistenza formale dei presupposti della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello;
ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate nella sentenza impugnata in merito alla gravità dei precedenti e al comportamento processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
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