Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione in sede di legittimità. Quando un appello viene considerato generico o palesemente privo di fondamento, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con importanti conseguenze per il ricorrente. Questo provvedimento sottolinea come la Suprema Corte non sia un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo deputato a verificare la corretta applicazione della legge.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La ricorrente, attraverso i suoi motivi di impugnazione, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando presunti vizi di motivazione, illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti.
In particolare, la difesa contestava la decisione della Corte territoriale di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ovvero di non ammettere nuove prove o testimonianze nel processo d’appello. Inoltre, veniva criticata la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che definiscono i limiti dell’impugnazione di legittimità.
Motivi Ripetitivi e Generici
Un primo elemento fatale per il ricorso è stata la sua natura riproduttiva. I giudici hanno osservato che i motivi di doglianza erano, in larga parte, una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale rivolta alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le proprie tesi difensive. Questo approccio è contrario al principio di specificità dei motivi di ricorso, che richiede un confronto diretto con la decisione che si intende contestare.
Manifesta Infondatezza e Assenza di Illogicità
La Cassazione ha respinto le accuse di difetti o illogicità della motivazione. Al contrario, una lettura del provvedimento impugnato ha rivelato una motivazione esistente, logica e coerente. La Corte d’Appello aveva condotto un’esauriente disamina dei dati probatori, giungendo a conclusioni ben argomentate. Anche le decisioni sulla gestione delle prove, come la revoca di alcuni testi difensivi ritenuti superflui, erano state supportate da ampie giustificazioni, rendendo le censure della ricorrente manifestamente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, completa e non contraddittoria.
Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare specifici vizi di legittimità, o ripropone le stesse questioni già decise, si scontra con i limiti funzionali della Corte. La dichiarazione di ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche due importanti conseguenze economiche per la ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: La parte che ha proposto un ricorso inammissibile è tenuta a rimborsare le spese del procedimento.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Viene inoltre disposta una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro la proposizione di impugnazioni avventate o dilatorie.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni destinate a un sicuro fallimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero i suoi motivi sono palesemente privi di base giuridica. Inoltre, può essere dichiarato tale se le censure sono generiche, ripetitive di argomenti già respinti e non contengono una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è ‘lineare e coerente’?
Significa che il ragionamento del giudice è logico, privo di contraddizioni e spiega in modo esauriente come si è giunti alla decisione finale partendo dalle prove disponibili. Una motivazione lineare e coerente è un requisito fondamentale per la validità di una sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natg a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da COGNOME NOME;
ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandita da specifica critic analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e di revoca dei testi difensivi, che la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto superflui sulla base di ampie argomentazioni;
che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore