Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLANA SICULA il 16/11/1973
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancanza della stessa in merito alla chiesta esclusione dell’aggravante contestata.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co relati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto – ed in particolare che l’imputato doveva essere sicuramente a conoscenza dell’obbligo di comunicare tutte le variazioni di reddito rilevanti dopo aver firmato l’istanza per l’ammissione al beneficio, e a maggior ragione per la rilevanza dell’importo doveva porsi il dubbio sulla necessità di dichiararle, non facendole si è assunto il rischio di violare l’obbligo, non potendo, peraltro sostituirsi alla dichiarazione gli atti difensivi redatti dal difensore nell’ bito del giudizio civile cui l’ammissione inerisce ne la dichiarazione resa dal difensore stesso all’udienza del 26 marzo 2019, essendo anche scaduto il termine previsto per la suddetta dichiarazione – danno motivatamente conto della sussistenza della contestata aggravante in quanto pare indubbio che, ottenuta l’ammissione al beneficio il 3 marzo 2015, l’imputato abbia mantenuto indebitamente lo stesso in ragione della mancata comunicazione della variazione reddituale.
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2025