Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14646 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/01/1991
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale l’imputato
era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 496 cod. pen.;
rilevato, altresì, che il ricorso è costituito da due motivi, con i quali la Dife lamenta vizi
di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, denunziando, inoltre, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che il motivo in questione sia inammissibile perché il medesimo appare affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall’assenza di critiche
argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti
all’interpretazione giurisprudenziale degli istituti richiamati;
ritenuto, inoltre, che esso sia manifestamente infondato, perché, da un lato, il certificato del casellario giudiziale – cui il ricorso fa riferimento – risale al 201 differenza di quello richiamato dalla Corte di merito, che reca l’indicazione di precedenti penali per reati della stessa indole e, dall’altro, la medesima Corte ha correttamente ed esaustivamente motivato sulla pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.