Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il 20/09/1979
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo, stringato motivo, che lamenta la carenza di motivazion
è insuperabilmente generico, poiché non indica minimamente gli elementi in ipot trascurati o disattesi evidenziandone il carattere di decisività (cfr. Sez. 6, n
25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723-01), a fronte peraltro di una corp motivazione (pp. 1-3, ricostruzione della sentenza di primo grado e motivi di app
pp. 3-6, puntuale risposta a ciascun profilo di gravame);
che il secondo motivo, in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti artt. 62, n. 4, e
62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, laddove solleci
un nuovo apprezzamento, schiettamente fattuale, del pregiudizio economico dell persona offesa (comunque, non
ictu ocull irrilevante: euro 420), ed è generico
laddove non si confronta con il concreto discorso argomentativo (cfr. p. 5-6, do disattende la tesi difensiva incentrata sul corretto comportamento process
sottolineando che il radicarsi della competenza derivava solo dalla tar dell’eccezione, e reputa comunque prevalente il consistente curriculum criminale che il terzo motivo è manifestamente infondato, a partire dalla sua st sintetica esposizione, poiché il motivo di appello sul bilanciamento delle circo non vale, con ogni evidenza, a devolvere al giudice di appello anche il punto ine la sussistenza della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 7 marzo 2025.