Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/07/1974
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 10.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione promosso dal condannato per l’applicazione della disciplina del reato continuato ai
fatti oggetto di due sentenze di applicazione concordata della pena ex art. 444
cod. proc. pen.;
Rilevato che la istanza del condannato è stata dichiarata inammissibile per non essere stato osservato lo schema procedimentale stabilito dall’art. 188 disp. att.
cod. proc. pen., il quale prevede la concorde richiesta dell’interessato e del pubblico ministero;
Evidenziato che in tal modo l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di
continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l’eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 dell’8/3/2018, Rv. 273138 – 01);
Considerato che il ricorso non si confronta con tale motivazione e adduce motivi di merito a sostegno dell’accoglimento della originaria richiesta, senza confutare specificamente le ragioni di diritto poste dal giudice dell’esecuzione a base della declaratoria di inammissibilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025