Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico e Infondato
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e ben argomentati. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di non presentare impugnazioni con finalità meramente dilatorie o basate su argomentazioni generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, basando le proprie doglianze principalmente sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese da un testimone e da un compagno di cella. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la credibilità di tali testimonianze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, analizzando la validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per essere discussi.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fornito una motivazione chiara e netta per la sua decisione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Contenuto generico e confutativo: I motivi sollevati si limitavano a contestare genericamente la valutazione fatta dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente proponeva una propria versione dei fatti, senza però dimostrare dove e perché i giudici di merito avrebbero sbagliato nel loro ragionamento.
2. Manifesta infondatezza: Le argomentazioni sono state ritenute palesemente prive di fondamento. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, ampiamente e adeguatamente argomentato in merito alla credibilità e all’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (citando le pagine da 4 a 7 della sentenza).
3. Assenza di illogicità manifesta: Il compito della Cassazione non è rivalutare le prove, ma verificare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia corretto. In questo caso, nessuna palese illogicità è stata riscontrata nella motivazione della sentenza d’appello.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e ben più rilevante, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità (in linea con il principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000). Proporre un ricorso palesemente infondato costituisce una forma di colpa, poiché si attiva inutilmente la macchina della giustizia. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare per contestare vizi specifici della decisione e non per tentare una terza valutazione del merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano meramente confutativi, generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla credibilità dei testimoni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le testimonianze?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato le testimonianze nel merito. Ha solo verificato che la motivazione della Corte d’Appello, che le aveva valutate, fosse logica e sufficientemente argomentata, concludendo che il ricorso non presentava elementi validi per contestarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AOSTA il 06/09/1980
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente confutativo, generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, con motivazione non manifestamente illogica, in merito alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni sia del teste COGNOME che del compagno di cella le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.