Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta conseguenze concrete, come la condanna alle spese e l’impossibilità di far valere la prescrizione del reato. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso: Un Appello alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di portare la questione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole.
L’obiettivo del ricorso era quello di contestare la ricostruzione dei fatti e le valutazioni giuridiche effettuate dai giudici di secondo grado, cercando di far emergere vizi o errori che potessero portare all’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione stesso.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomenti di natura prettamente procedurale. I giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. In pratica, l’atto di impugnazione non introduceva nuovi elementi di critica né si confrontava specificamente con la logica giuridica della sentenza impugnata, risultando così generico e ripetitivo.
Un punto cruciale della motivazione riguarda il rapporto tra inammissibilità e prescrizione. La Corte ha chiarito che la declaratoria di ricorso inammissibile impedisce la valida instaurazione di un’ulteriore fase del giudizio. Di conseguenza, non è possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini fossero nel frattempo maturati. L’accesso al giudizio di legittimità è subordinato a un ricorso valido; se questo manca, ogni altra potenziale questione, inclusa la prescrizione, viene preclusa.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Provvedimento
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, sottolinea che un’impugnazione, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice riproposizione di doglianze già respinte. È necessario che il ricorso articoli critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. In assenza di ciò, il rischio di inammissibilità è estremamente elevato.
In secondo luogo, emerge chiaramente come le conseguenze di un ricorso inammissibile non siano solo procedurali ma anche economiche, con la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Infine, il provvedimento ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso cristallizza la situazione processuale e impedisce l’operatività di cause di estinzione del reato come la prescrizione, confermando in via definitiva la decisione dei giudici di merito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la Corte non esamina il merito della questione.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato ritenuto inammissibile?
Perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Un ricorso inammissibile può impedire la dichiarazione di prescrizione del reato?
Sì. Secondo l’ordinanza, l’inammissibilità del ricorso blocca l’instaurazione di un valido giudizio di Cassazione e, di conseguenza, impedisce che possa essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRENTO il 18/11/1973
avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Cort appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale
di Rovereto il 23 febbraio 2023 per il reato di cui all’art. 186, comma 7, in rela d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato il 31 maggio
all’art. 186, comma 2, letr.
c),
2019).
Solleva due motivi (Contraddittorietà ed intrinseca illogicità della motivazio nella parte in cui il Giudice di secondo grado, pur dando atto dell’assenza di preced
condanne per il medesimo reato e pur accertando che l’imputato è stato fermato mentre stava uscendo dal parcheggio, mai immettendosi nel traffico e dunque non
costituendo alcun pericolo per l’incolumità pubblica, non ha accolto la richiest riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
prescrizione maturata in data 11 ottobre 2024, tenuto conto della sospensione par
113 giorni). Il primo motivo, oltre ad essere versato sul piano del fatto di cui i una diversa ricostruzione, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pp. della sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Qua secondo motivo, l’inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazion dell’ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del r per prescrizione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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