Ricorso inammissibile: conseguenze della mancata contestazione
Quando si presenta un appello, è fondamentale che le argomentazioni difensive colpiscano il cuore della decisione impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero quando i motivi addotti non sono pertinenti rispetto alle fondamenta del provvedimento contestato. In questi casi, non solo l’appello viene respinto, ma il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di una grande città del Nord Italia. Un individuo si era visto negare un permesso dal Magistrato di sorveglianza. Il rigetto si basava su due presupposti specifici: la presunta assenza di contatti con una determinata persona e la mancanza di documentazione relativa a un’altra conoscente, presso cui il richiedente intendeva permanere.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la linea difensiva si è concentrata su aspetti diversi da quelli che avevano motivato il rigetto originario, risultando, secondo i giudici, ‘decentrata’ rispetto al nucleo della questione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e al tempo stesso rigorosa: la difesa non ha contestato in modo efficace le basi su cui il Magistrato di sorveglianza aveva fondato la sua decisione. Il ricorso si è limitato a presentare argomenti che non scalfivano i due pilastri del provvedimento impugnato: l’assenza di contatti con un soggetto e la mancanza di documenti relativi a un altro.
Quando un appello non affronta e non smonta le motivazioni della decisione di primo grado, esso non può essere esaminato nel merito. Diventa, per l’appunto, un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Condanna
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza diretta e prevista dalla legge (ex lege), la condanna del ricorrente. Questa non si è limitata al solo pagamento delle spese processuali. La Corte, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, ha aggiunto anche una sanzione pecuniaria. Citando una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno quantificato la sanzione in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi pretestuosi o dilatori che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura legale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente presentare un’impugnazione; è necessario che questa sia mirata, pertinente e capace di mettere in discussione le specifiche ragioni giuridiche e fattuali della decisione che si intende riformare. Un appello generico o che devia dal punto centrale della controversia è destinato all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche un aggravio di costi per il ricorrente, che si trova a dover pagare non solo le spese del giudizio ma anche una sanzione economica per aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano ‘decentrate’, ovvero non contestavano efficacemente le ragioni specifiche su cui si fondava l’ordinanza originale del Magistrato di sorveglianza (l’assenza di contatti con una persona e la mancanza di documentazione su un’altra).
Il ricorrente deve sempre pagare una sanzione economica oltre alle spese processuali?
No, non sempre. La condanna a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende viene aggiunta quando la Corte ritiene che non si possano escludere ‘profili di colpa’ nella proposizione del ricorso, ovvero quando l’impugnazione è presentata con negligenza o per motivi pretestuosi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ENLJTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato reclamo proposto da NOME COGNOME (detenuto con fine pena fissato al 16/09/2025, in esecuzione
UI cumulo comprendente i reati o’i ricettazione ‘e violazione della legge sugli stupefacenti) cont il provvedimento a mezzo del quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un
permesso premio.
- Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore NOME COGNOME, deducendo carenza di motivazione in punto di rigetto del permesso, nonostante la
documentazione versata in atti.
- La motivazione è anzitutto inammissibile in quanto interamente versata in fatto, dunque tendente a provocare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già valutati
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consentita, in sede di legittimità.
- Assume la difesa, inoltre, come la richiesta di permesso premio avesse ad oggetto la possibilità di recarsi presso un NOME COGNOME, il quale aveva rilasciato disponibilità
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fatto invece riferimento a un permesso avente ad oggetto la permanenza presso NOME COGNOME. La doglianza, però, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza, infatti, aveva fondato il rigetto sul presupposto che non vi fos stati irlai contatti con *COGNOME*COGNOME oltre che sul: ..’dJSCI !Ltd GLYPH documentazione inerente a COGNOME; su tali basi, non attaccate efficacemente dalla difesa, si fonda anche il rigetto del reclamo, impugnato.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inarnmissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della cassa de ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.