Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 21/09/1974
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
m
ENLJTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato reclamo proposto da NOME COGNOMEdetenuto con fine pena fissato al 16/09/2025, in esecuzione
UI cumulo comprendente i reati o’i ricettazione ‘e violazione della legge sugli stupefacenti) cont il provvedimento a mezzo del quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un
permesso premio.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del suo difensore NOME COGNOME deducendo carenza di motivazione in punto di rigetto del permesso, nonostante la
documentazione versata in atti.
3. La motivazione è anzitutto inammissibile in quanto interamente versata in fatto, dunque tendente a provocare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già valutati
dunque
IIIUUI baie Ul sorvegHanza,
VUild di conipirnento Ul una Operazione VidlUldliVol 11011
consentita, in sede di legittimità.
4. Assume la difesa, inoltre, come la richiesta di permesso premio avesse ad oggetto la possibilità di recarsi presso un NOME COGNOME il quale aveva rilasciato disponibilità
rente, allora, LI le
GLYPH
sostiene II
ricor mpropria
mente sia NOME la ncniesta, RAGIONE_SOCIALE
fatto invece riferimento a un permesso avente ad oggetto la permanenza presso NOME COGNOME. La doglianza, però, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza, infatti, aveva fondato il rigetto sul presupposto che non vi fos stati irlai contatti con COGNOME, oltre che sul: ..’dJSCI !Ltd GLYPH documentazione inerente a COGNOME; su tali basi, non attaccate efficacemente dalla difesa, si fonda anche il rigetto del reclamo, impugnato.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inarnmissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della cassa de ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.