Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Basato su Motivi Inesistenti
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con cognizione di causa. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un motivo di ricorso manifestamente infondato possa portare a una condanna per le spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro una Decisione Fantasma
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla confisca di una somma di denaro.
Tuttavia, un’analisi attenta della sentenza impugnata ha rivelato un dettaglio cruciale: il provvedimento di confisca, su cui si basava l’intero motivo di ricorso, non era mai stato disposto dal GIP. In sostanza, il ricorrente stava contestando una parte della decisione che semplicemente non esisteva.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo addotto era “manifestamente infondato”. Non si può, infatti, lamentare la mancanza di motivazione su un punto della decisione che è del tutto inesistente.
Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è una conseguenza diretta della valutazione della Corte sulla condotta del ricorrente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha sottolineato che la proposizione di un ricorso basato su un presupposto fattuale errato e facilmente verificabile, come l’esistenza di un provvedimento di confisca mai emesso, costituisce una colpa. Il ricorrente ha attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia, deducendo un vizio relativo a una statuizione inesistente. Citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito che la condanna alla sanzione pecuniaria è giustificata quando l’inammissibilità è attribuibile a una condotta colposa della parte che ha proposto l’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: l’esercizio del diritto di impugnazione deve essere fondato su motivi concreti e pertinenti al contenuto effettivo del provvedimento contestato. Proporre un ricorso inammissibile basato su elementi inesistenti non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. È fondamentale, pertanto, che l’analisi legale che precede un’impugnazione sia scrupolosa e accurata, per evitare di incorrere in costi e condanne che avrebbero potuto essere facilmente evitati.
Quando un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso analizzato, si basa su un motivo manifestamente infondato, ovvero lamenta un vizio (es. mancanza di motivazione) relativo a una parte della sentenza che in realtà non esiste.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ritenga che il ricorso sia stato proposto per colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una multa oltre alle spese?
Il ricorrente è stato condannato a pagare una somma aggiuntiva perché la Corte ha ritenuto che egli fosse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, avendo proposto un ricorso basato su un presupposto (la confisca del denaro) palesemente inesistente nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 28/08/1992
avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, lamentando la mancanza di motivazione in relazione ad un punto inesistente della decisione, ovvero la confisca del denaro che, tuttavia, non è stata disposta dalla sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e r della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.