Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA NOME COGNOME il 22/12/1950
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provved indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera ri rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito so al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 1 COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla corrett valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente appre riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico dell motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri leg della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il giudice di appello non avre il motivo di ricorso sul capo 2) che comprendeva non soltanto una critica alla senten grado sulla condanna per l’omessa denuncia della detenzione di 857 grammi di polvere d ma anche sulla condanna per l’omessa denuncia di detenzione di 218 munizioni per arma da sparo, è inammissibile, perché, in realtà, leggendo l’atto di appello emerge argomenta soltanto sulla polvere da sparo, ma non sulle munizioni; il ricorso sos motivo di appello era riferito anche alla condanna per la detenzione delle munizioni esso era dedotto che il giudice di primo grado “si limita ad affermare la re dell’imputato e la relativa pena senza indicare motivazione a sostegno di tale assun cui, però, non si comprende in alcun modo che la stessa possa essere riferita alla delle munizioni, e che comunque, per la sua estrema genericità, non radicava alcun o decidere nel giudice di secondo grado, il che rende inammissibile anche la deduzione motivo viene ulteriormente coltivato in cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29 Testa, Rv. 283808: Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a moti proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anch
dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione);
il terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, perch requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico del di merito sui motivi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quan dell’aumento per la recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente