Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Con questa decisione, i giudici supremi hanno respinto l’appello di una parte civile contro una sentenza di assoluzione, evidenziando i vizi che rendono un’impugnazione inefficace. Analizziamo i dettagli del caso e le importanti lezioni procedurali che ne derivano.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione all’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un procedimento penale a carico di tre persone, imputate per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata. In primo grado, era stata emessa una condanna. Tuttavia, la Corte d’Appello di Messina, riformando la decisione iniziale, aveva assolto le tre imputate, revocando di conseguenza anche le statuizioni civili, ovvero le disposizioni relative al risarcimento del danno.
Contro questa sentenza di assoluzione, la parte civile, ossia la persona offesa dal reato, ha proposto ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano sulla presunta inosservanza di norme processuali, sul travisamento della prova e sulla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati, contestando in particolare il giudizio di non attendibilità della sua testimonianza espresso dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso presentato e lo ha giudicato inammissibile per due ragioni principali: la genericità e la natura delle censure sollevate.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove in Sede di Legittimità
Il punto centrale della decisione è che l’appellante non ha criticato la sentenza per errori di diritto, ma ha tentato di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una rilettura alternativa delle testimonianze e degli elementi probatori, in particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa. La Cassazione ha ribadito con fermezza che questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità. Il suo compito non è decidere chi ha ragione sui fatti, ma verificare se il giudice d’appello ha seguito un percorso logico e giuridicamente corretto per arrivare alla sua conclusione.
La Genericità come Vizio Fatale dell’Impugnazione
Oltre a chiedere una nuova valutazione dei fatti, il ricorso è stato ritenuto “generico”. Questo significa che non si è confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di assoluzione sulla base di una “insuperabile incertezza del dato probatorio”, ritenendo la testimonianza della parte offesa non sufficientemente attendibile per fondare una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso, invece di smontare punto per punto questa motivazione, si è limitato a proporre una visione alternativa, senza evidenziare vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che l’apparato motivazionale della sentenza d’appello, sebbene potesse essere opinabile, non presentava illogicità di “macroscopica evidenza”. Il giudice di secondo grado aveva esercitato correttamente il suo potere di valutazione delle prove, giungendo a una conclusione di incertezza insuperabile. Poiché il ricorso si limitava a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, senza individuare vizi procedurali o logici rilevanti, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza in Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche. In questo caso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: l’appello in Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato a censurare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti della causa.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e perché mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Significa che le sue motivazioni non si confrontano in modo specifico con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. In pratica, non critica puntualmente il ragionamento del giudice precedente, ma si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME MATILDE
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a PALAGONIA il DATA_NASCITA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
INGEGNERE NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI COTTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI COTTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI COTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSENA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la parte civile COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputate COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dai reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 582 cod. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili;
1.1. Lette le conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso presentate dalle difese delle imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi de reati in contestazione nonché per travisamento della prova, è generico perché fondato su argomenti che non si confrontano con le ragioni motivazionali del provvedimento impugNOME, con cui si è ritenuta la non adeguata attendibilità della persona offesa, testimone d’accusa. Il motivo è anche formulato secondo linee direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto dirett sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle font probatorie, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), là dove ha ritenuto una insuperabile incertezza del dato probatorio, inidoneo, quindi, a fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023