Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità dell’Atto di Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si rispettano le regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e circostanziate. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso si concentrava su un unico motivo: una critica al profilo motivazionale della sentenza impugnata. Tuttavia, l’atto di appello non specificava in modo dettagliato quali fossero gli elementi concreti e i passaggi logici della motivazione che si intendevano contestare.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se le ragioni dell’imputato fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale, riscontrando un vizio insanabile nell’atto stesso di impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili che impegnano inutilmente la macchina della giustizia.
Le Motivazioni: La Genericità e la Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici di legittimità. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso era ‘generico per indeterminatezza’. Questo significa che l’atto mancava dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a censurare la motivazione della sentenza d’appello senza però:
1. Indicare gli elementi specifici su cui si basava la sua critica.
2. Spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello, ritenuta ‘logicamente corretta’ dai giudici di Cassazione, fosse in realtà errata o carente.
In sostanza, un’affermazione generica di dissenso non è sufficiente. L’atto di impugnazione deve mettere il giudice superiore nelle condizioni di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e per quali specifiche ragioni. Senza questa chiarezza, il giudice non può esercitare il proprio ‘sindacato’, cioè il suo potere di controllo e revisione. La mancanza di specificità ha reso, di fatto, il ricorso inammissibile perché non idoneo a innescare una vera e propria valutazione giurisdizionale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per avvocati e assistiti. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore tecnico. Non è un semplice sfogo contro una decisione ritenuta ingiusta, ma un documento giuridico che deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, i passaggi logico-giuridici contestati. La conseguenza di un ricorso generico non è solo la mancata revisione del caso, ma anche una condanna economica. Per avere una possibilità di successo, ogni appello deve essere specifico, dettagliato e fondato su elementi concreti, dimostrando in modo inequivocabile le lacune o gli errori della decisione che si intende riformare.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava gli elementi concreti alla base della censura contro la motivazione della sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è troppo vaga e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi formulati e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo e revisione sulla decisione contestata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.