Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte di Cassazione a causa di difetti strutturali. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti.
Il caso: un ricorso basato su motivi generici
Un imputato, dopo aver visto confermata in secondo grado la sua condanna da parte della Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi sollevati contestavano un vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare riguardo all’articolo 81 del codice penale sulla continuazione del reato.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a ripresentare le medesime argomentazioni già avanzate e respinte puntualmente dalla Corte d’Appello. Questo approccio ha posto le basi per la decisione finale della Suprema Corte.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse non solo ‘manifestamente infondato’, ma anche ‘generico’. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Cassazione, non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha sviluppato nuove argomentazioni né ha evidenziato in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel respingere le sue doglianze. Si è limitato a una sterile riproposizione di temi già trattati, dimostrando una ‘mancanza di correlazione’ tra la decisione criticata e i motivi del ricorso. Questo rende l’impugnazione un atto non specifico e, di conseguenza, inammissibile. In pratica, il ricorso deve dialogare con la sentenza che attacca, non ignorarla.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche e i costi
L’ordinanza in commento offre una lezione importante: un’impugnazione, per avere una possibilità di successo, deve essere redatta con cura, precisione e specificità. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini di una revisione del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta un costo tangibile che si aggiunge alla definizione negativa del procedimento. Per gli operatori del diritto, questo provvedimento rafforza la necessità di un’analisi approfondita delle sentenze di merito prima di procedere con un ricorso per cassazione, concentrandosi su critiche mirate e argomentate piuttosto che su generiche lamentele.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si impugna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del procedimento di impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Qual è il requisito fondamentale per un ricorso efficace secondo questa ordinanza?
Il requisito fondamentale è la specificità dei motivi. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e i motivi di critica sollevati nel ricorso, evitando di riproporre argomenti già disattesi senza un’analisi puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45767 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 22/9/2022, confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Trapani in data 23/3/2021;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato e anche generico perché si basa su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e puntualmente disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore