Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e conformi alla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un ricorso che non può essere esaminato nel merito a causa di vizi procedurali o sostanziali. In questo caso, la Corte ha rigettato l’istanza di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, proprio a causa della genericità e della natura riproduttiva delle sue argomentazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su diversi punti: una presunta erronea determinazione della data di consumazione del reato, la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (relativo alla particolare tenuità del fatto), la questione della prescrizione e la contestata esclusione della recidiva. Si trattava di argomenti già presentati e discussi nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44769/2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’appello stesso. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questa soglia di ammissibilità, impedendo di fatto una nuova valutazione della vicenda.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni giuridiche precise e consolidate. In primo luogo, i motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati ‘generici’ e ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già bocciate in appello, senza introdurre elementi nuovi o critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di un controllo di ‘legittimità’ sulla corretta applicazione della legge. Tentare di rimettere in discussione la data del reato o l’analisi della recidiva, come già valutato dai giudici precedenti, costituisce un motivo non consentito in questa sede. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già vagliato e disatteso tutti i punti in modo adeguato e con argomenti giuridici corretti, come si evinceva dalle pagine 2 a 4 della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono state significative per il ricorrente. La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato due sanzioni economiche:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione si basa su un principio consolidato, richiamato dalla Corte attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000: chi propone un ricorso senza una ragionevole probabilità di accoglimento, agendo quindi con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve subire una sanzione pecuniaria. La sentenza, quindi, non solo conferma la decisione di merito, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su motivi solidi e pertinenti, per non incorrere in ulteriori e onerose conseguenze.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come deduzioni generiche, meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, o se tenta di ottenere un nuovo esame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, se i motivi sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, il ricorso verrà considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44769 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, costituiti da deduzioni generiche, specie in ordine alla diversa da consumazione del reato, e meramente riproduttive di profili di censura in merito alla prescrizion del reato, all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ed alla esclusione della recidi adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla Corte territorial vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente