Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione su Appelli Generici e Ripetitivi
Nel sistema giudiziario, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile è un atto che, per la sua genericità o infondatezza, non può essere nemmeno esaminato nel merito dal giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44766 del 2023, offre un chiaro esempio di quali siano le conseguenze di un’impugnazione carente dei requisiti di legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Messina, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base del suo appello erano essenzialmente tre. Il primo contestava il rigetto di un’istanza basata su documentazione medica, mentre il secondo e il terzo riproponevano questioni già affrontate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, relative sia alla sua responsabilità penale sia al diniego di rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità totale dell’impugnazione. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Confronto
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato e generico’. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato specificamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva respinto l’istanza evidenziando, con una motivazione logica e coerente, sia una precedente autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, sia la non attualità della documentazione medica presentata. Il ricorso, invece, ometteva di contestare puntualmente questi argomenti, rendendo il motivo inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo e Terzo Motivo: Argomentazioni Ripetitive
Anche gli altri due motivi hanno subito la stessa sorte. La Cassazione li ha definiti ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. In pratica, l’imputato si era limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, senza introdurre elementi nuovi o critiche specifiche alla logica giuridica della sentenza d’appello. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un tale approccio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della mancanza di specificità e della natura ripetitiva dei motivi addotti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche mirate e pertinenti alla decisione impugnata, non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate. Di fronte a un’impugnazione così strutturata, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Inoltre, i giudici hanno applicato il principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Tale principio stabilisce che, quando l’inammissibilità è causata da una colpa del ricorrente (come nel caso di motivi palesemente infondati), quest’ultimo deve essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è sufficiente impugnare una sentenza, è necessario farlo in modo corretto e pertinente. La presentazione di un ricorso generico e ripetitivo non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiunge l’obbligo di pagare le spese e una sanzione. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, evitando di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono manifestamente infondati, generici, o si limitano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che la mera riproduzione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della decisione impugnata, non può essere un semplice tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44766 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale rigettato l’istanza con ordinanza del 30/3/2023, con la quale il ricorrente om di confrontarsi, ponendo l’accento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, sia su pregressa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza che sulla non attualità dell documentazione medica allegata;
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice d merito (si vedano le pagine 4 e 5 sia sull’affermazione della responsabilità dell’imputato che s rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Presidente